SCHERMATURA
Protezione della popolazione in ambito Nazionale
Per quanto riguarda le normative sulla protezione della popolazione da
campi elettromagnetici, la situazione europea non risulta omogenea.
Una prima distinzione viene fatta tra gli stati che hanno scelto di emanare
specifiche linee guida, raccomandazioni e gli stati che hanno adottato
strumenti legislativi come leggi e decreti. Una seconda distinzione
può essere effettuata tra gli stati che seguono le linee guida emanate
dall’ICNIRP e quelle che seguono standard diversi. Alcune nazioni infatti
non seguono le linee guida ICNIRP e impongono limiti normativi più
stringenti.
La federazione Russa impone un limite di 10 μT per la popolazione e di 100 μT limitatamente ai campi magnetici alla frequenza di 50 Hz. In Polonia il limite per la popolazione è pari a 48 μT mentre quello per i lavoratori è pari a 160 μT (50Hz). Altre nazioni hanno limiti specifici [vedi documenti 1-2-3]
Ad esempio, in Svizzera i livelli di riferimento ICNIRP vengono applicati per la protezione contro comprovati effetti negativi sulla salute: essi devono essere rispettati in tutti i luoghi accessibili a persone. Inoltre la Svizzera ha delle limitazioni preventive delle emissioni, denominate valori limite di installazione (ILV), per luoghi a utilizzazione sensibile (ad esempio appartamenti, scuole, ospedali, luoghi di lavoro permanenti, parchi giochi per bambini). Per le linee elettriche di alimentazione, stazioni di trasformazione, sottostazioni elettriche e le ferrovie la ILV è pari ad 1 μT e di conseguenza ogni nuova installazione non deve provocare l’innalzamento dei valori di induzione magnetica superiore a 1 μT rispetto al valore presente prima dell’installazione dell’infrastruttura elettrica.
La legge riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono produrre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (GigaHertz).
Il provvedimento indica più livelli di riferimento per l’esposizione
• Limiti di esposizione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione per la tutela della salute dagli effetti acuti;
• Valori di attenzione che non devono essere superati negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine;
• Obiettivi di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine.
I limiti fissati dalla legge non si applicano ai lavoratori esposti per motivi professionali. Per le esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/07/99 (quindi linee guida ICNIRP).
La legge e il relativo decreto hanno introdotto il concetto del valore di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Particolarmente importante è l’art. 4 del decreto che indica come nella progettazione di nuovi elettrodottiin corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee e installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Il decreto indica le modalità di calcolo della Distanza di prima approssimazione (DPA) e della fascia di rispetto di elettrodotti (linee e cabine primarie e secondaria).
Per quanto riguarda le linee elettriche indica la possibilità di utilizzare le formule riportate dalla norma CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo” del 1 aprile 2006.
Per quanto riguarda le correnti da assegnare alle sorgenti sono quelle indicate nella norma CEI 11-60.
Mentre per le linee elettriche il decreto risulta abbastanza esaustivo e consente una valutazione delle DPA e della fascia di rispetto anche in presenza di attraversamenti o affiancamenti con altre linee, nel caso delle cabine primarie e secondarie non esistono procedure standardizzate per effettuarne il calcolo in modo accurato. Per effettuare tali valutazioni occorre utilizzare un codice tridimensionale che tenga conto in particolare della sovrapposizione degli effetti e della geometria delle connessioni interne alla cabina (vedi Software MAGIC®).
La federazione Russa impone un limite di 10 μT per la popolazione e di 100 μT limitatamente ai campi magnetici alla frequenza di 50 Hz. In Polonia il limite per la popolazione è pari a 48 μT mentre quello per i lavoratori è pari a 160 μT (50Hz). Altre nazioni hanno limiti specifici [vedi documenti 1-2-3]
Ad esempio, in Svizzera i livelli di riferimento ICNIRP vengono applicati per la protezione contro comprovati effetti negativi sulla salute: essi devono essere rispettati in tutti i luoghi accessibili a persone. Inoltre la Svizzera ha delle limitazioni preventive delle emissioni, denominate valori limite di installazione (ILV), per luoghi a utilizzazione sensibile (ad esempio appartamenti, scuole, ospedali, luoghi di lavoro permanenti, parchi giochi per bambini). Per le linee elettriche di alimentazione, stazioni di trasformazione, sottostazioni elettriche e le ferrovie la ILV è pari ad 1 μT e di conseguenza ogni nuova installazione non deve provocare l’innalzamento dei valori di induzione magnetica superiore a 1 μT rispetto al valore presente prima dell’installazione dell’infrastruttura elettrica.
Normativa Italiana
La Legge quadro 36/01 del 22 febbraio 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è il primo testo di legge organico che disciplina in materia di campi elettromagnetici.La legge riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono produrre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (GigaHertz).
Il provvedimento indica più livelli di riferimento per l’esposizione
• Limiti di esposizione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione per la tutela della salute dagli effetti acuti;
• Valori di attenzione che non devono essere superati negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine;
• Obiettivi di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine.
DPCM 8/7/2003
Il decreto citato rappresenta il decreto attuativo della: “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, del 22 Febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella GU n. 55 del 7/3/2001, relativamente all’alta frequenza. Senza entrare nel merito della legge quadro, il DPCM 8/7/2003 definisce: “Fissazioni dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.I limiti fissati dalla legge non si applicano ai lavoratori esposti per motivi professionali. Per le esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/07/99 (quindi linee guida ICNIRP).
La legge e il relativo decreto hanno introdotto il concetto del valore di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Particolarmente importante è l’art. 4 del decreto che indica come nella progettazione di nuovi elettrodottiin corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee e installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
DM 29 maggio 2008
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”Il decreto indica le modalità di calcolo della Distanza di prima approssimazione (DPA) e della fascia di rispetto di elettrodotti (linee e cabine primarie e secondaria).
Per quanto riguarda le linee elettriche indica la possibilità di utilizzare le formule riportate dalla norma CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo” del 1 aprile 2006.
Per quanto riguarda le correnti da assegnare alle sorgenti sono quelle indicate nella norma CEI 11-60.
Mentre per le linee elettriche il decreto risulta abbastanza esaustivo e consente una valutazione delle DPA e della fascia di rispetto anche in presenza di attraversamenti o affiancamenti con altre linee, nel caso delle cabine primarie e secondarie non esistono procedure standardizzate per effettuarne il calcolo in modo accurato. Per effettuare tali valutazioni occorre utilizzare un codice tridimensionale che tenga conto in particolare della sovrapposizione degli effetti e della geometria delle connessioni interne alla cabina (vedi Software MAGIC®).